Impatto ambientale: ora decidono le amministrazioni locali
marzo 2010
Impatto ambientale: ora decidono le amministrazioni locali
John St. Jean
Il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito a chi spetta il compito di decidere sulla valutazione d’impatto ambientale per le opere di pubblica utilità
 

 

Il tema ambientale - energetico dal punto di vista giurisprudenziale è notevolmente in evoluzione. È di pochi giorni fa un'importante decisione del Consiglio di Stato che chiarisce definitivamente a chi spetta il compito di decidere sulla valutazione d'impatto ambientale per le opere di pubblica utilità: compete alle amministrazioni locali e non a quella statale. Lo spunto per decidere la delicata materia è stato fornito da una controversia che ha visto contrapposti da una parte la "Vcc Energia", dall'altra la Regione Abruzzo e il ministero per i Beni e le attività culturali. La società aveva avviato un procedimento per la realizzazione di un progetto di ampliamento del parco eolico di Collarmele chiedendo, tra l'altro, il rilascio del nulla osta paesaggistico alla Regione Abruzzo.
Quest'ultima, con un provvedimento del 2 marzo 2006, aveva accolto solo in parte la richiesta e aveva rilasciato il nulla osta solo per una parte del progetto, autorizzando la realizzazione di quattro delle ventidue pale eoliche previste. Ma il nulla osta regionale relativo ai quattro impianti eolici era stato poi annullato dal ministero (con un provvedimento della direzione regionale per l'Abruzzo - L'Aquila del successivo 4 maggio).
La "Vcc" ha proposto ricorso al Tar Abruzzo, il quale con una sentenza del 2008 l'ha respinto. L'azienda si è quindi rivolta al Consiglio di Stato. E la sesta sezione (presidente Giovanni Ruoppolo, consigliere estensore Rosanna De Nictolis, consiglieri Paolo Buonvino, Luciano Barra Caracciolo, Giancarlo Montedoro) ha definitivamente respinto il ricorso. Ma ha stabilito il principio a cui, d'ora in avanti, dovranno attenersi tutte le autorità preposte a decidere sulla delicata questione relativa della competenza a decidere sul conflitto d'interessi in presenza di scelte che hanno un notevole valore per quanto riguarda l'impatto ambientale. Nei motivi del ricorso, i giudici hanno ricordato come la "Vcc" abbia lamentato "che il provvedimento di annullamento sarebbe viziato da difetto di motivazione e inadeguata ponderazione degli interessi in gioco, in quanto avrebbe dato valore preponderante al paesaggio senza considerare i concomitanti interessi allo sviluppo di energie alternative da fonti rinnovabili e alla salvaguardia dell'ambiente (che deriva dal'utilizzo di energia da fonti rinnovabili)".
"La vicenda - ha sottolineato il Collegio - nella sua complessa articolazione, solleva un problema di indubbia attualità e delicatezza, quello del potenziale conflitto tra interesse ambientale, comprensivo di quello alla riduzione dell'inquinamento, a sua volta perseguibile attraverso lo sviluppo di impianti che producono energia da fonti

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rinnovabili, e interesse paesaggistico, potenzialmente leso dalla realizzazione di tali impianti, ove essi abbiano rilevante impatto visivo". Essa, "tuttavia - osservano i magistrati - muove da un errore di prospettiva, chiedendo che tale complessa valutazione comparativa sia affidata all'amministrazione statale preposta alla tutela del paesaggio, e chiedendo al giudice amministrativo di sindacare, sotto tale profilo, l'operato di detta amministrazione statale. Invece, tale valutazione, che implica inevitabili scelte di merito amministrativo, compete all'amministrazione regionale, preposta sia al rilascio del nulla osta paesaggistico, sia al rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione degli impianti eolici". 
Il Consiglio di Stato ha perciò chiarito come "l'amministrazione statale, in sede di controllo del nulla osta paesaggistico, non ha alcune potere di sindacato di merito, dovendosi limitare a verificare la legittimità o meno del nulla osta paesaggistico. Nel caso di specie, il nulla osta regionale è affetto da un vizio di legittimità di fondo, in quanto, a fronte di un progetto di impianto eolico da realizzarsi su area sottoposta a vincolo paesaggistico, non contiene né motivazione né, soprattutto, istruttoria in ordine alla valutazione di compatibilità paesaggistica dell'opera. Dunque, è la Regione ad aver illegittimamente omesso qualsivoglia valutazione comparativa".
" I massimi magistrati amministrativi hanno dunque stabilito il principio secondo il quale il potenziale conflitto tra interesse ambientale, comprensivo di quello alla riduzione dell'inquinamento (a sua volta perseguibile attraverso lo sviluppo di impianti che producono energia da fonti rinnovabili) e interesse paesaggistico (potenzialmente leso dalla realizzazione di tali impianti, ove essi abbiano rilevante impatto visivo), è valutazione che, implicando inevitabili scelte di merito amministrativo, compete all'amministrazione regionale, preposta sia al rilascio del nulla osta paesaggistico, sia al rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione degli impianti eolici". Il Consiglio di Stato ha quindi messo in evidenza come all'amministrazione statale, in sede di controllo del nulla osta paesaggistico, non abbia alcune potere di sindacato di merito, dovendosi limitare a verificare la legittimità o meno del nulla osta paesaggistico.

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